Circolare nr. 1/2023
OGGETTO: NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023 – PARTE I
Sono i primi giorni dell’anno quindi, anzitutto, vi rivolgiamo un sincero augurio di BUON ANNO! …che sia davvero un anno di fiducia e lavoro per le nostre aziende e di salute e serenità per i loro collaboratori.
Veniamo alle novità. Gli ultimi giorni dello scorso anno, come di consueto, è stata approvata in via definitiva la “Manovra di Bilancio 2023” (Legge 197/2022) che contiene diverse e importanti misure che riguardano il mondo del lavoro e dintorni. Le disposizioni contenute nella legge sono in vigore dal 1° gennaio 2023, salvo diverse decorrenze specifiche, pertanto si ritiene dare una prima sintetica informativa delle novità che, più di altre, potrebbero interessare fin da subito le aziende ed i lavoratori.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER UNDER 36
Al fine di promuovere l’occupazione stabile è stato esteso anche per il 2023 l’esonero contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro (nel limite massimo di importo elevato a 8.000 euro su base annua). Tale misura sarà concessa a condizione che i lavoratori in questione:
• non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età;
• non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, con lo stesso datore di lavoro o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa (nemmeno se all’estero).
Altra condizione necessaria è che il datore di lavoro non proceda a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi di dipendenti inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva nei sei mesi precedenti all’assunzione e nemmeno nei nove mesi successivi all’assunzione.
Sono esclusi dall’esonero i premi Inail, ovvero quelli per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
La durata massima dell’esonero è fissata in trentasei mesi (elevato però a quarantotto mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
Nota bene:
a) l’esonero non si applica ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico; alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato; alle assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
b) L’esonero spetta anche per l’assunzione (sempre a tempo indeterminato) di una persona assunta in precedenza da un’altra azienda che abbia fruito parzialmente dello sgravio contributivo. In tale caso al nuovo datore di lavoro spetterà la decontribuzione per il periodo residuo fruibile anche nel caso in cui il lavoratore abbia superato i 36 anni al momento della nuova assunzione;
c) l’effettiva fruizione dell’esonero è subordinata ad una successiva autorizzazione della Commissione Europea attesa nei prossimi mesi.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONE DONNE LAVORATRICI SVANTAGGIATE
Esteso, altresì, alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni delle medesime effettuate nel biennio 2021-2022. Pertanto, il citato esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di importo innalzato a 8.000 euro su base annua, per la durata di dodici mesi in caso di contratto a tempo determinato e di diciotto mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, per le assunzioni effettuate nel 2023 di donne:
- con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in Calabria, Puglia, Sicilia, Campania, e Basilicata prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
Nota bene:
a) l’effettiva fruizione dell’esonero è subordinata ad una successiva autorizzazione della Commissione Europea attesa nei prossimi mesi.
b) tale beneficio è legato alla condizione che l’assunzione agevolata costituisca un incremento occupazionale netto determinato dalla differenza tra il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese e il numero di lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
PROROGA DELL’ESONERO (PARZIALE) DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI DIPENDENTI
Come ricorderete, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali è stato una prima volta introdotto dalla Legge di bilancio 2022 nella misura dello 0,8% sulla quota dei contributi dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad eccezione di quelli domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che la predetta retribuzione imponibile non eccedesse l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
La suddetta percentuale dello 0,8 è stata successivamente elevata al 2% (dal cd. decreto Aiuti bis) per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 nei confronti dei medesimi lavoratori e alle stesse condizioni retributive.
Ora la legge di bilancio 2023 prevede che l’esonero parziale in argomento sia prorogato, alle medesime condizioni, per l'intero 2023. Inoltre, si stabilisce che, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la predetta misura dell’esonero è incrementata di un ulteriore punto percentuale. Pertanto, tale esonero è pari 3% se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.